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[1]Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari, per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

[2]Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito, e della somma anticipata in conformita' dell'articolo precedente, i crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggior garanzia.

[3]L'ipoteca a maggior garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art7 · fonte del testo

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