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L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformita' dell'art. 6, costituira' un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
