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Il Ministro per i lavori pubblici determinera' trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessita' dei comuni minori.

Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art15 · fonte del testo