Art. 16 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, N. 184
((In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sara' computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori. Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti)).
Testo vigente dal 27 giugno 1971
