Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali

Art. 16 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, N. 184

((In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sara' computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori. Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti)).

Testo vigente dal 27 giugno 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1953 al 27 giugno 1971. 64 parole tolte, 76 parole aggiunte.

In ciascun progetto tolto: sara' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontareaggiunto: , redatto in base alle vigenti norme di legge, sara' computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni tolto: risultante aggiunto: risultanti dal progetto approvato. tolto: Tale percentuale potra' essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti aggiunto: Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori. Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. tolto: Le spese di collaudo sono a carico degli enti. Nel caso in cui gli tolto: Enti locali aggiunto: enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicanotolto: , salvo patti piu' favorevoli agli enti, le tariffe nazionali aggiunto: le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri tolto: ridotte del 20 per cento aggiunto: e i periti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art16 · fonte del testo