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[1]Nei decreti di autorizzazione di tramvie sovvenute dallo Stato debbono essere stabilite:
- a)la durata dell'autorizzazione, al termine della quale le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze divengono proprieta' o dell'ente che ha conceduto il suolo stradale, se la linea e' impiantata in tutto od in parte su strade ordinarie, o del Comune o dei Comuni interessati, riuniti in Consorzio, se in sede propria o su strade nazionali.
[2]L'autorizzazione definitiva avra' una durata corrispondente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada.
- b)le norme e la misura per la compartecipazione dello Stato e degli altri enti sovventori ai prodotti lordi ed ai prodotti netti in ragione delle rispettive sovvenzioni;
- c)il modo col quale gli enti proprietari della strada, riservata esclusivamente al Ministero dei lavori pubblici la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio di cui al successivo art. 15, possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per l'osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti di concessione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 agosto 1908
