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[1]Nei decreti di autorizzazione di tramvie sovvenute dallo Stato debbono essere stabilite:
[2]((LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 12 LUGLIO 1908, N. 444)).
[3]((LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 12 LUGLIO 1908, N. 444));
- c)il modo col quale gli enti proprietari della strada, riservata esclusivamente al Ministero dei lavori pubblici la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio di cui al successivo art. 15, possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per l'osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti di concessione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
