Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 agosto 1908. Leggi il testo vigente →
[1]Per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di piu' conveniente accesso, il Governo del Re e' autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 per chilometro, e per un termine non maggiore di 30 anni, con le norme stabilite negli articoli 47 e 49 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
[2]Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato la sovvenzione annua puo' essere elevata sino a L. 2000 a chilometro, quando le tramvie attraversino regioni montuose ed occorrano notevoli spese d'esercizio.
[3]Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per le sovvenzioni di cui all'art. 46 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 agosto 1908
