Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 agosto 1908. Leggi il testo vigente →

[1]Per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di piu' conveniente accesso, il Governo del Re e' autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 per chilometro, e per un termine non maggiore di 30 anni, con le norme stabilite negli articoli 47 e 49 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

[2]Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato la sovvenzione annua puo' essere elevata sino a L. 2000 a chilometro, quando le tramvie attraversino regioni montuose ed occorrano notevoli spese d'esercizio.

[3]Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per le sovvenzioni di cui all'art. 46 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari