Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potra' con decreti Reali:
[2]1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;
[3]2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti, nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008
