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[1]Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potra' con decreti Reali:

[2]1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;

[3]2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti, nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art1 · fonte del testo