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[1]Presso la Cassa dei depositi e prestiti e' istituita una Sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma.

[2]In tale Cassa verranno versati:

  • a)un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, rimanendo in tal senso modificata la ripartizione stabilita dall'art. 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461;
  • b)le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente alla data della presente legge, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;
  • c)i proventi e contributi eventuali.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art12 · fonte del testo