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Il Governo del Re e' autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza, sara' giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art16 · fonte del testo