Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1911 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il comune di Roma dovra', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere b e c dell'art. 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.
tolto: I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art15 · fonte del testo