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[1]Il Governo del Re emanera', mediante regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, modificando anche, in quanto occorra, i regolamenti in vigore per il bonificamento dell'Agro romano; e provvedera' altresi', per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ed osservate le norme della legge 22 novembre 1908, n. 693, testo unico, sullo stato degli impiegati, alla riorganizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, istituito con legge 22 dicembre 1905, n. 598, valendosi all'uopo dei fondi gia' assegnati dall'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 471 (art. 31 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUZZATTI - RAINERI - FACTA - TEDESCO - SACCHI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008
