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Chiunque si proponga di costituire centri di colonizzazione o borgate rurali, e non disponga del terreno dove intende costruire, potra' chiedere al Ministero di agricoltura che sia provveduto dallo Stato all'espropriazione, per pubblica utilita', del terreno medesimo, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verra' stabilita, prima di addivenire all'espropriazione, il cui procedimento rimarra' disciplinato dalle norme di cui nell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art3 · fonte del testo