Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, il Ministero di agricoltura avra' facolta' di espropriare, per pubblica utilita', previa offerta di un'indennita' da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.

[2]Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero d'agricoltura fara' redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potra' quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.

[3]Qualora gl'interessati non accettino l'indennita' come sopra depositata, si procedera' alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso l'autorita' espropriante.

[4]All'intento di cui nel precedente articolo, il Ministero anzidetto fara' uso dei fondi di cui all'art. 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

[5]I terreni espropriandi, in virtu' dell'articolo precedente, saranno, a cura del Ministero di agricoltura, venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali, secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art4 · fonte del testo