Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1919 al 22 dicembre 2008. 187 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al fine di poter fruire dei benefici della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ed a quelle altre che, secondo le particolarita' dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.
tolto: Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonnizzazione agraria o di borgate rurali, sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.
tolto: La somma occorrente per questi mutui sara' somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potra' eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 %.
tolto: La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sara' pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'art. 12 della presente legge, su decreto del ministro d'agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art5 · fonte del testo