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I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine e' aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
