Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: - I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennita' di rafferma.
tolto: Per i mesi in piu' degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art1 · fonte del testo