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[1]- I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennita' di rafferma.
[2]Per i mesi in piu' degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010
