Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]- I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennita' di rafferma.

[2]Per i mesi in piu' degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art1 · fonte del testo