Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1936 al 18 luglio 1939. Leggi il testo vigente →
[1]- I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, eccezione fatta per i marescialli d'alloggio, che eccellano sui loro pari grado in modo assolutamente distinto per precedenti di servizio, qualita' morali e intellettuali, doti di carattere e capacita' professionale, possono essere ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta speciale per esami, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, quando siano entrati nel penultimo sesto del rispettivo ruolo e, se dichiarati idonei, sono promossi non appena entrino nel secondo terzo del ruolo stesso.
[2]Il sottufficiale che non superi le prove di esame puo' ripeterle una sola volta, salva la facolta', qualora non consegua l'idoneita', di concorrere, a suo tempo, alla scelta normale.
[3]I sottufficiali promovibili a scelta speciale sono alternati con quelli promovibili a scelta normale, nei limiti dei posti a questa spettante.
[4]La precedenza nel coprire la prima vacanza devoluta alla scelta spetta al sottufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 18 luglio 1939
