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[1]- L'avanzamento a scelta normale al grado di brigadiere e ai vari gradi di maresciallo puo' aver luogo con o senza esame, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, fatta eccezione per l'avanzamento al grado di maresciallo d'alloggio ordinario, per il quale l'esame e' obbligatorio.
[2]All'avanzamento a scelta per esami, possono concorrere, in ciascun anno, soltanto coloro che siano entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo e siano, su giudizio delle competenti autorita', riconosciuti meritevoli di tal vantaggio di carriera.
[3]Per l'avanzamento a scelta senza esami saranno invece proposti d'autorita' quei sottufficiali che, riunendo i voluti requisiti, siano, al momento della designazione, entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo.
[4]Se l'avanzamento a scelta ha luogo per esame, questo non puo' essere ripetuto che una sola volta.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 18 luglio 1939
