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- I sottufficiali dei carabinieri Reali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta normale, sono promossi in ciascun anno al grado superiore, in ordine di anzianita', nei limiti dei posti riservati alla scelta non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 18 luglio 1939
