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[1]- I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in aspettazione del giudizio.

[2]Il tempo passato in licenza non e' computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguito da condanna passata in giudicato.

[3]Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato dal Comando generale dell'Arma, su proposta delle autorita' gerarchiche.

[4]I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla meta' con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennita' militare o dell'indennita' di alloggio e indipendentemente da quanto e' disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennita'.

[5]Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennita' di alloggio, indipendentemente da quanto e' disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennita'.

Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art5 · fonte del testo