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[1]- I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento dei 25° anno di servizio possono, a loro domanda, essere riassunti in servizio nei limiti consentiti dalle vacanze in organico ed essere ammessi a successivi vincoli annuali, sino a raggiungere il 30° anno di servizio, senza diritto a premi o ad indennita'.

[2]Il periodo trascorso in servizio come riassunto non e' computabile agli effetti degli aumenti di paga.

Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art6 · fonte del testo