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Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 13 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;162~art3 · fonte su Normattiva