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L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente e indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra, operazione che si riconnetta, comunque, l'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 7 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1961-06-13;528~art4 · fonte su Normattiva