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L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente e indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra, operazione che si riconnetta, comunque, l'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 febbraio 1967, n.104

1

La L. 23 febbraio 1967, n.104 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente: "Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio. I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233. L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio. Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilita', non e' espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359"". ha inoltre disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528

Testo in vigore dal 7 aprile 1967 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1961-06-13;528~art4 · fonte su Normattiva