Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1977 al 11 agosto 1991. Leggi il testo vigente →
Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti. Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali e' intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresi' tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative. La commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4. La commissione regionale per la mobilita' della manodopera invia annualmente alla commissione centrale per la mobilita' della manodopera una relazione relativa all'attivita' svolta.
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 11 agosto 1991
