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Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro. Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera a) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 12 dicembre 1985
