Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1986 al 4 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati. Il tasso e' ridotto a meta' per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonche' per i progetti da realizzarsi nelle aree gia' di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".

Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 4 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art6 · fonte su Normattiva