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La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge:
- 1)stabilisce in conformita' alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;
- 2)accerta i requisiti di ammissibilita' al Foncooper di ciascun progetto presentato;
- 3)delibera l'accoglimento totale o parziale, nonche' il rigetto di ciascuna domanda. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 4 aprile 2001
