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Agli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento autorizzati, entro limiti determinati, ed emettere cartelle ed obbligazioni, e' consentita l'emissione fino a venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve. Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Istituti possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve. L'autorizzazione relativa e' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste effettivamente in circolazione. Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per il loro importo residuo.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 18 ottobre 1975
