Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Agli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento autorizzati, entro limiti determinati, ed emettere cartelle ed obbligazioni, e' consentita l'emissione fino a venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve. Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Istituti possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve. 3 L'autorizzazione relativa e' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste effettivamente in circolazione. Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per il loro importo residuo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492

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Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e' elevato a 50 volte lo ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1949 al 18 ottobre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492

    Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e' elevato a 50 volte lo ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle riserve."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1 · fonte del testo