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Gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario possono, in aggiunta alle operazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concedere, con le modalita' di cui al presente decreto ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, anche mutui destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopra elevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso. L'ammontare di ciascun mutuo non puo' eccedere la meta' del valore cauzionale dell'immobile, da stabilirsi a giudizio esclusivo dell'Istituto mutuante, in base al progetto dei lavori preventivati ed alla capacita' del reddito, a costruzione ultimata, valutata ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art3 · fonte del testo