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Nel caso che i lavori per i quali e' concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, l'Istituto mutuante, in conformita' alle norme dettate dall'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, puo' provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art6 · fonte del testo