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Le cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art8 · fonte del testo