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Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' aggiunto il seguente comma: "Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose e' obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono". Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: "capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente" sono introdotte, tra lineette, le parole: "- per ciascun settore di intervento -".

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art10 · fonte del testo