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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attivita' e' suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalita' e criteri di selezione delle richieste, nonche' l'ammontare complessivo dei contributi erogabili. I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
