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La Cassa puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali. Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art14 · fonte del testo