Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a piu' fondi o particolari a un dato fondo, e' equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto e' stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art15 · fonte del testo