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Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a piu' fondi o particolari a un dato fondo, e' equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto e' stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
