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Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
