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Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attivita' industriali. La determinazione delle localita', le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonche' l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio. Con le stesse modalita' previste nei commi precedenti puo' essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art18 · fonte del testo