Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959. Leggi il testo vigente →

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature. Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi e' estesa la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598. Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma: dello stesso articolo. Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio puo' promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio. La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere ai Consorzi contributi non maggiori della meta' della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo e' stabilita, su proposte della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio. Il contributo determinato a norma del comma precedente potra' essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti. Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, puo' essere concessa, come contributo, la differenza. L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a media termine di cui agli articoli precedenti. Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria e commercio e col Ministro per i lavori pubblici. I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art21 · fonte del testo