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Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature. Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi e' estesa la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598. Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma: dello stesso articolo. Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio puo' promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, ((anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse)) salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio. La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere ai Consorzi contributi non maggiori della meta' della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo e' stabilita, su proposte della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio. Il contributo determinato a norma del comma precedente potra' essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti. Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, puo' essere concessa, come contributo, la differenza. L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a media termine di cui agli articoli precedenti. ((I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali)). ((Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno. I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1159. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale. I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio)).
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 novembre 1962
