Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 3 novembre 1962. Leggi il testo vigente →
La Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalita' che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al comma precedente, potra' essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, ne' provengano da obbligazioni gia' fruenti di contributo ne' siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito). Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalita' innanzi previste, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attivita' industriale nel territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine. Art. 25. Le somme che riaffiorirranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:
- 1)dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, numero 1452;
- 2)dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;
- 3)dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763, sono destinate, sino al 30 giugno 1965:
- a)alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini dello leggi innanzi indicate;
- b)alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;
- c)alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;
- d)alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccolo imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di competenza;
- e)alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d). Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sara' fissato; annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti. ((I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni. Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo fara' carico al Tesoro dello Stato e formera' oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verra' effettuato il 30 giugno 1961)).
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 novembre 1962
