Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A partire dal 1* luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai "fondi speciali" di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere. Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilita' che dovranno affluire ai "fondi speciali" previsti dal precedente comma. Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'art. 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1954, numero 135. I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno. Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art26 · fonte del testo