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Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potra' utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sara' stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art27 · fonte del testo