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Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale. Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
