Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1965, n. 717.
Abrogato dal 30 giugno 1965
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Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1965, n. 717.
Abrogato dal 30 giugno 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle imprese, che nei territori indicati all'art. 18 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non piu' di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresi' concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprieta', in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GIUGNO 1965, N. 717
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art33 · fonte del testo