Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli atti costitutivi di societa', comprese quelle cooperative, che si costituisca entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio. Il beneficio e' concesso anche nel caso di nuove societa' che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art36 · fonte del testo